Lo Statuto

Associazione ALFABETO DIGITALE – STATUTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

È costituita l’Associazione di promozione sociale «Alfabeto Digitale», retta dal presente statuto, dalla Legge 383/2000 e dalle vigenti norme, anche regionali (L.R. 1/2008), in materia di enti associativi non commerciali.

Art. 2 – Sede

Essa ha sede nel Comune di Como (CO) e può istituire uffici anche in altre località.
L’Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni o enti, qualora sia utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 3 – Scopo

L’Associazione ha come scopo lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi.
In particolare, l’Associazione persegue lo scopo di promuovere presso la società civile le conoscenze informatiche e l’uso consapevole della rete e delle nuove tecnologie digitali.
Nel raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione può svolgere attività anche commerciali, purché compatibili con la sua natura di associazione; in caso di necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni autonome, anche ricorrendo ai propri associati; può stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici e/o altri soggetti
privati.
L’Associazione è aconfessionale, apolitica e senza scopo di lucro; è indipendente da organi di governo, da aziende pubbliche e private e da organizzazioni sindacali.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

  • il fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
  • i contributi versati dai soci o da qualsiasi contributo e liberalità da chiunque ricevuto per la stessa finalità;
  • fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell’Associazione.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici;
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di tipo commerciale, artigianale o agricola, svolte in modo ausiliario e sussidiario e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  • altre entrate compatibili con gli scopi sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e non creano quote di partecipazione trasmissibili a terzi per successione a titolo particolare o a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

All’Associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 5 – Bilancio ed esercizi sociali

L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all’Assemblea dei soci. I bilanci resteranno depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Qualora l’Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi redigerà, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un separato rendiconto dal quale risulteranno chiaramente le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio Direttivo.

L’Associazione conserverà per almeno tre anni la documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al precedente art. 4, nonché la documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22 della L.383/2000.

Art. 6 – Soci

Sono soci le persone fisiche e giuridiche, per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati, che si impegnano per realizzare le finalità dell’Associazione e versano la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio.

Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Art. 7 – Adesione

Chi intende aderire all’Associazione rivolge domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 8 – Diritti dei soci

Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali, a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall’Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni e i servizi promossi dall’Associazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci e non, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Nel caso di attività svolta mediante convenzioni con enti pubblici l’associazione assicura i propri aderenti che prestano tale attività contro eventuali infortuni e malattie ad essa connessi nonché per la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa è parte essenziale della convenzione ed è a carico dell’ente con cui stipula la convenzione.

Art. 9 – Doveri dei soci

I soci avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 10 – Recesso ed esclusione

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Chiunque aderisca all’Associazione può in ogni momento notificare la sua volontà di recedere dalla stessa. Tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro il mese di gennaio potrà essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo che disporrà in merito alla decorrenza dell’esclusione, che non può essere retroattiva.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione o in presenza di gravi motivi, un socio può essere escluso con delibera dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, notificata mediante lettera o email, la quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione.

Il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea dei Soci nella prima riunione ordinaria. L’espulsione avrà effetto dopo la delibera assembleare. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

Art. 11 – Organi sociali

Gli organi che devono essere obbligatoriamente previsti sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo (o altra denominazione) e il Presidente. Sono cariche e organi facoltativi: il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori (organo di controllo e revisione della amministrazione).

Art. 12 – Assemblea dei soci

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è organo sovrano dell’associazione stessa. I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale mediante comunicazione pubblicata nel sito dell’associazione o inviata a ciascun socio tramite e-mail, almeno 10 giorni prima o in caso di urgenza 5 giorni prima. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata su domanda motivata del Consiglio o da almeno un decimo dei soci (come da art. 20 C.C.)

Possono partecipare, senza diritto di voto, professionisti esperti, qualora la loro presenza fosse necessaria per risolvere una problematica specifica.

Art. 13 – Delibere assembleari

L’Assemblea ordinaria delibera in merito a:

  • nomina dei componenti del Consiglio Direttivo (mediante voto a scrutinio segreto su scheda) e l’eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
  • approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;
  • direttive generali dell’Associazione;
  • approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci presenti e sono costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L’assemblea straordinaria delibera in merito a:

  • modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
  • scioglimento dell’associazione e nomina dei liquidatori.

Il presente statuto può essere modificato con delibera dell’Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Per le delibere relative allo scioglimento dell’associazione si veda quanto previsto all’articolo 23 del presente statuto.

Art. 14 – Diritto di voto

Tutti i soci, maggiori di età e per i minori i rispettivi genitori, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.

Art. 15 – Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza dal Vicepresidente (se nominato), in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina tra i soci un segretario verbalizzante e due scrutatori, se richiesto. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di assemblea e degli atti allegati si redige apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Le delibere restano a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 16 – Consiglio direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero compreso di 3, 5 fino a 7 (ivi compreso il Presidente), eletti tra i soci dall’Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili. Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può decadere e sarà sostituito come descritto nell’art.10.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere (ivi incluso il Presidente), il Consiglio ha l’obbligo di convocare una riunione entro 60 gg in cui provvede alla sua sostituzione fino a convalida nella prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 17 – Costituzione consiglio direttivo

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente e può eleggere altre cariche facoltative, quali: il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere ove a tali nomine non vi abbia provveduto l’Assemblea dei Soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due dei suoi membri e comunque almeno tre volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo e all’eventuale preventivo e all’ammontare della quota sociale. Le convocazioni del Consiglio devono essere recapitate per email almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione.

Art. 18 – Delibere consiliari

Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seno al consiglio non è ammessa delega.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza da un consigliere designato dai presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente (o da chi ne fa le veci) e dal Segretario verbalizzante o, su delega, da altro membro del Consiglio.

Art. 19 – Poteri del Consiglio

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni e ha il compito di:

  • disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
  • decidere sulle attività e sui servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
  • redigere i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione, sottoponendoli all’approvazione dei soci;
  • predisporre eventuali Regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea;
  • deliberare sull’ammissione di nuovi soci;
  • redigere relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
  • instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • predisporre programma di pianificazione delle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • conferire procure generali e speciali;
  • eleggere un eventuale Comitato scientifico su tematiche specifiche inerenti le finalità dell’Associazione;
  • fissare le quote sociali.

Art. 20 – Presidenza

Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative delibere. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni da un vice-Presidente, se nominato, o può delegare, sempre e solo per iscritto, parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza salvo ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 21 – Segretario

Il Segretario, se previsto, può essere nominato all’interno del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo e può essere confermato; all’atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell’incarico. In particolare, egli conserva i verbali delle riunioni e provvede alla gestione organizzativa e amministrativa dell’Associazione coadiuvato dai membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità deliberate.

Art. 22 – Tesoriere

Il Tesoriere, se nominato, viene eletto, tra i membri del consiglio o tra i soci, dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni, ed è rieleggibile. Egli cura materialmente la gestione economica dell’Associazione nel rispetto alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, si incarica delle riscossioni delle entrate, della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi, della tenuta dei libri sociali contabili, nonché di predisporre insieme al Consiglio Direttivo i rendiconti preventivi e consuntivi dell’Associazione. Il Tesoriere su richiesta di qualsiasi membro del Consiglio Direttivo deve rendere conto della situazione di cassa. Su espressa delega del Consiglio Direttivo e nei limiti da questo indicati, il Tesoriere può avere firma disgiunta a quella del Presidente per l’erogazione di fondi.

Art. 23 – Scioglimento

L’Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con delibera del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di tre quarti degli aderenti, la messa in liquidazione dell’Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione. I liquidatori hanno l’obbligo di rendiconto all’Assemblea. È fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’Ente.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo , senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 25 – Norme applicabili

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.